(Articolo pubblicato su CamperLife - Novembre 2013)
Può capitare di non poter usare il proprio veicolo e di volere, di conseguenza, sospendere la polizza. Ma non sempre è possibile farlo. Perché?
“Gentile assicuratore, mi è stata ritirata la patente a causa di un incidente, ma quando ho telefonato alla mia compagnia per sospendere l’assicurazione del camper (non lo potevo ovviamente usare) mi è stato risposto che la mia polizza non prevedeva la sospensione. È vero che, solo se pattuito prima, si può sospendere l’assicurazione per i periodi di fermo del veicolo?” Angelo P. - Carrara
Gentile lettore, sì, è proprio come da lei indicato. La cosiddetta “sospensione” o “sospensiva” del contratto è una tra le facoltà concesse dalle Compagnie o su richiesta del cliente (clausola facoltativa) o, in taluni casi, presente in automatico sul contratto RCA. La non obbligatorietà di questa garanzia fa sì che ogni Compagnia abbia delle proprie regole che ne stabiliscono le modalità, i tempi minimi e massimi di sospensione e le eventuali conseguenze del non rispetto delle regole dettate.
C’è però un punto fisso per tutti quanti: la sospensione delle garanzie RCA non può essere superiore a 12 mesi (così come stabilisce il Codice delle Assicurazioni). Trascorso tale termine il contratto si estingue in automatico, con relativa perdita del premio pagato e non goduto.
La richiesta di sospensione alla propria Agenzia di Assicurazione dovrà essere accompagnata dalla restituzione di una serie di documenti (come ad esempio il contrassegno in originale), senza i quali non è possibile procedere all’attivazione di tale garanzia. Stabiliti questi concetti di base, bisogna inoltre ricordarsi che, in caso di richiesta di sospensione del contratto, il veicolo interessato non può essere posto su aree pubbliche e, soprattutto, non deve assolutamente circolare!
Se il contratto, oltre alla garanzia RCA, prevede anche ulteriori garanzie, quali adesempio Incendio, Furto, Atti Vandalici, Eventi Atmosferici, etc..., dobbiamo essere consapevoli che, in caso di sospensione, anche queste garanzie perdono la loro validità/efficacia fino alla “riattivazione” della polizza.
Nel caso in cui il contratto, seppur le Condizioni prevedano la clausola di sospensione, sia vincolato a una Società Finanziaria o Leasing, non sarà possibile richiedere la sospensione se non autorizzati dall’ente vincolante (è necessario presentare idonea documentazione probatoria).
Eleonora Toninelli