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Castelli di carta [L'assicuratore risponde]

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Castelli di carta [L'assicuratore risponde]

(Articolo pubblicato su CamperLife - Dicembre 2014)

Negli ultimi tempi si è riparlato di carta di circolazione e della intestazione temporanea dei veicoli che, dal 3 novembre scorso, avrebbe dovuto cambiare alcune regole: ma l'allarme non è motivato, come ci spiega Eleonora Toninelli.

“Buongiorno, il camper è intestato a mio padre ma viene utilizzato anche dalla mia famiglia e abbiamo due residenze diverse: dalle notizie che ho letto in rete e sui i vari forum ho capito che dobbiamo obbligato- riamente dichiarare il conducente abituale alla Motorizzazione? É vero? Che fare?” Antonella F. - posta elettronica

Questo dilemma se lo sono posti e se lo stanno ponendo in molti. Notizie discordanti si sono avvicendate, soprattutto sul web, creando non solo malintesi ma facendo suonare campanelli di allarme anche dove non necessario.

Il documento imputato che ha creato tutto questo clamore è la Circolare del Ministero dei Trasporti datata 10 luglio 2014 in riferimento all’attuazione della legge 120 (articolo 12, comma 1, lettera a), prevista già nel 2010 e successivamente da un regolamento attuativo del 2012, che ha avuto applicazione dopo un lungo periodo (con decorrenza dal 3 novembre 2014).

L’oggetto della norma è l’intestazione temporanea dei veicoli e stabilisce che se si utilizza per un periodo superiore a 30 giorni consecutivi un veicolo intestato ad altra persona, fisica o giuridica, le generalità del conducente dovranno comparire sulla carta di circolazione (effettuando apposita comunicazione alla Motorizzazione Civile).

Per veicolo viene inteso qualsiasi autoveicolo (autovettura o autocarro), motoveicolo (motocicli e quadricicli a motore) o rimorchio leggero (fino a 3,5 tonnellate ). Fondamentalmente si applica nei casi di veicoli concessi a titolo di comodato gratuito, in forza di un provvedimento di affidamento in custodia giudiziale o in forza di un contratto di locazione senza conducente.

La norma trova inoltre applicazione per i casi di: disponibilità di veicoli intestati a soggetti giuridicamente incapaci (i minori e gli interdetti); utilizzo da parte di un erede del veicolo intestato a un defunto (anche se non si accetta l’eredità); acquisizione di un veicolo con la formula rent to buy, cioè quando si acquista la disponibilità di un veicolo intestato ad altri in cambio di un canone con subentro nella proprietà, al termine di un periodo prestabilito.

I punti maggiormente sentiti dall’utenza si possono sintetizzare in retroattività e utilizzo del veicolo in famiglia. La norma non è retroattiva, riguarda solo gli atti posti in essere dal 3 novembre in poi (non le situazioni già esistenti). Se l’utilizzo del veicolo è tra familiari conviventi e non, a titolo privato (senza che ci siano veri e propri atti di comodato d’uso), in tal caso è impossibile dimostrare che il veicolo venga abitualmente guidato per oltre 30 giorni.

Ciò non toglie che sia comunque possibile comunicare il nome del conducente abituale, ma si tratta di una facoltà, non di un obbligo. Non è necessario che l’attestazione sia tenuta a bordo dell’auto aziendale, in quanto non sono previste sanzioni in sede di controllo stradale.

Invito a prendere visione della circolare n. 23743/2014 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la quale sono stati forniti chiarimenti in merito all’applicazione, a integrazione della precedente del 10 luglio 2014. La sanzione irrogata, in caso di omissione, varia da un minimo di Euro 705 fino a un massimo di Euro 3.526. Inoltre, in base al tenore letterale della norma, al co. 5, è disposto l’immediato ritiro della carta di circolazione.

In ambito assicurativo, ricordo che l’indicazione in polizza del conducente abituale comporta, almeno al momento e nella maggior parte dei casi, una limitazione all’utilizzo con applicazioni di franchigie o rivalse nel caso di sinistri dove il veicolo sia guidato da persona diversa da quella dichiarata. Il consiglio è quello di stipulare un contratto senza limitazioni, per evitare spiacevoli sorprese in caso di incidente.

Eleonora Toninelli

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