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Un po' di luce sugli indennizzi [L'assicuratore risponde]

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Un po' di luce sugli indennizzi [L'assicuratore risponde]

(Articolo pubblicato su CamperLife - Ottobre 2015)

In un sinistro dove si ravvisa la non responsabilità, l'assicurato può chiedere rimborso tramite procedura ordinaria o risarcimento diretto. Quali sono le differenze? Quali le condizioni necessarie per l'applicabilità dell'una o dell'altra formula?

Sono un appassionato camperista e ho la patente da molti anni. Pensavo di aver ormai capito come utilizzare la constatazione amichevole (per intendersi, come lo chiamavano un po' di anni fa, il Modulo Blu), ma adesso come funziona? Quando si applica la procedura di indennizzo diretto? Ho chiesto alla società con cui ho assicurato il camper e a quella con cui ho assicurato la macchina, ma ho ricevuto risposte diverse. Dove posso trovare informazioni certe? Lettera firmata

La procedura di indennizzo diretto trova la sua applicazione a partire dal 1° febbraio 2007, a seguito della modifica del Codice delle Assicurazioni private per effetto del D.L. Numero 223 del 4 luglio 2006 (il cosiddetto Decreto Bersani). L'introduzione di questa nuova procedura, disciplinata dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, prevede che in caso di incidente (dove si ravvisa la non responsabilità totale o in parte) il rimborso vada richiesto direttamente alla propria Compagnia Assicurativa e non a quella del responsabile.

In base alla presenza di determinate condizioni, trovano pertanto applicazione due diverse procedure per ottenere il risarcimento: quella ordinaria e quella del risarcimento diretto. Le condizioni necessarie per l'applicabilità della procedura di indennizzo diretto sono disciplinate dall'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, per le quali si prevede che venga fatta richiesta di risarcimento alla propria Compagnia nei seguenti casi:

  1. nel sinistro devono essere coinvolti (urto) non più di due veicoli;
  2. i veicoli devono essere entrambi identificati e assicurati;
  3. entrambi i veicoli devono essere immatricolati in Italia, nella Repubblica di San Marino o nella Città del Vaticano;
  4. se uno dei due veicoli (o entrambi) è un ciclomotore, quest'ultimo deve essere targato secondo il nuovo regime di targatura obbligatorio dal 13 febbraio 2012;
  5. entrambe le Compagnie devono aver aderito alla Convenzione CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto);
  6. se, oltre alle cose trasportate e al veicolo, sono stati riportati danni fisici, deve trattarsi di lesioni non gravi, cioè di danni alla persona con invalidità permanente non superiore al 9%;
  7. il sinistro deve essere avvenuto in Italia.

Rientrano invece nella procedura ordinaria, disciplinata dall'art. 148 del Codice delle Assicurazioni, tutti i casi dove non è possibile applicare l'indennizzo diretto e in particolare:

  1. i sinistri che interessano più di due veicoli;
  2. i sinistri avvenuti con un veicolo straniero;
  3. i sinistri avvenuti all'estero;
  4. i sinistri in cui non c'è urto tra i due veicoli (cosìddetti “da turbativa”);
  5. i sinistri con un ciclomotore che non sia munito della cosiddetta “nuova targa” (ex DPR 6 marzo 2006 n. 153).

Per un maggior approfondimento sono state realizzate da parte dell'Ivass (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) delle Guide Pratiche destinate a un pubblico che sia in possesso di una conoscenza base del settore e una Guida Multimediale rivolta anche ai meno esperti che, con un linguaggio non tecnico, illustra il mondo assicurativo. Per ulteriori chiarimenti non esitate a contattarmi, sia tramite la redazione di CamperLife che direttamente scrivendo alla mia mail personale etoninelli@agenzietoninelli.it.

Eleonora Toninelli

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