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Quali documenti tenere a bordo? [L'assicuratore risponde]

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Quali documenti tenere a bordo? [L'assicuratore risponde]

(Articolo tratto da CamperLife - Agosto 2016)

Ecco i primi inghippi della digitalizzazione. Se è vero che non è più obbligatorio esporre il tagliando, esistono comunque delle carte da produrre in caso di controllo delle autorità, altrimenti siamo a rischio sanzione

“La settimana scorsa, mentre ero di rientro da un fine settimana trascorso al mare, sono stato fermato dalle autorità per i controlli di prassi. Con mio grande rammarico sono stato multato perché non avevo l'assicurazione a bordo del mio veicolo. Io avevo capito che il contrassegno non deve essere più esposto e che le autorità possono verificare la copertura online. Perché se sono regolarmente assicurato devo pagare una multa?” Mario

Carissimo lettore, ricordo che il 18 ottobre 2015 è cessato l'obbligo di esposizione del contrassegno di assicurazione r.c. auto su tutti i veicoli a motore. Resta però fermo l'obbligo, previsto dall'articolo 180 del Codice della Strada, di tenere a bordo del veicolo il certificato di assicurazione, vale a dire il documento che attesta la regolarità della copertura. In caso di controlli delle autorità pubbliche, gli automobilisti possono dimostrare di avere ottemperato all'obbligo di assicurazione esibendo l'attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio, che prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato a seguito di consultazione della banca dati delle coperture r.c. auto (si veda art. 31, comma 2bis, del decreto legge 24 gennaio 2012 n. 1, coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012 n. 27, recante Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività).

La suddetta banca dati, contenente le informazioni sulla copertura assicurativa dei veicoli, è istituita presso la Direzione generale per la Motorizzazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è alimentata dalle compagnie di assicurazione (fonte Comunicazione Ivass Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni del 16 ottobre 2016). A norma dell'articolo 180 del Codice della Strada si richiama l'attenzione sui documenti che il conducente, per poter circolare, deve avere con sè:

  • la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
  • la patente di guida valida per la corrispondente categoria del veicolo nonchè lo specifico attestato sui requisiti fisici e psichici, qualora ricorrano le ipotesi di cui all'articolo 115, comma 2;
  • l'autorizzazione per l'esercitazione alla guida per la corrispondente categoria del veicolo in luogo della patente di guida di cui alla lettera, nonchè un documento personale di riconoscimento;
  • il certificato di assicurazione obbligatoria

Il conducente ha l'obbligo di accertarsi di avere tutti i documenti necessari per mettersi alla guida e l'eventuale mancanza è sanzionata, oltre all'invito della presentazione presso l'ufficio delle Autorità che hanno accertato l'infrazione.

Attenzione: il certificato di assicurazione deve stare a bordo del veicolo.

Questo documento, ricordo nuovamente, servirà, in caso di sinistro stradale, a fornire gli estremi della propria polizza r.c. auto alla controparte o alle autorità eventualmente intervenute, nonché a compilare il modulo blu; avrà inoltre la funzione di dimostrare di essere assicurati anche quando la propria polizza non risulta sui sistemi di controllo. Per maggiori dettagli o informazioni scrivere alla redazione o direttamente a etoninelli@agenzietoninelli. it. Buone vacanze a tutti.

Eleonora Toninelli

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