[Questo articolo è apparso nel numero di Gennaio 2022 della rivista Camper Life - https://camperlife.it]
Il 2022 dovrebbe essere l'anno della ripartenza definitiva anche per il settore sciistico, seppur la prudenza ovviamente sia sempre d'obbligo in questi periodi, ma dopo un anno di chiusura totale degli impianti finalmente ci sono i presupposti di sicurezza, tutela e normative che possono ridare slancio al settore.
È proprio su quest'ultimo punto che bisogna inquadrare l'emanazione – in data 28/02/2021 – del decreto legislativo n. 40/2021, in attuazione della delega contenuta nell'art. 9 della legge n.86/2017 recante misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali
. Il decreto legge è in vigore dal 03/04/2021 ed avrà effetto immediato a far data dal 01/01/2022.
Numerose, ed in alcuni casi importanti, sono le novità introdotte dal Decreto Legislativo in esame.
Oltre allo ski-pass, innanzitutto è utile ricordare che per sciare o svolgere attività similari occorre avere il Green-Pass (nelle diverse formulazioni base o super, a seconda dell'attività che si intende svolgere, dell'età e della colorazione della regione), oltre all'ottemperanza di tutte le altre norme sanitarie ad oggi già previste come, ad esempio, il distanziamento e l'obbligo della mascherina nei luoghi chiusi e/o affollati oltre che sugli impianti di risalita.
Ma fin qui, nulla di nuovo!
La prima vera novità che si scorge nella normativa in questione è quella dell'obbligo del casco per tutti i minorenni che scendono sulle piste (ad esclusione dei soggetti minorenni che praticano sci di fondo).
L'altra grande novità, che ovviamente ci riguarda anche più da vicino, è quella dell'obbligo di assicurazione (anche giornaliera) per i soggetti che utilizzano le piste di discesa tramite sci, snowboard e similari (anche qui rimane escluso lo sci di fondo).
L'art. 30 del D.Lgs 40/2021, così espressamente statuisce: Lo sciatore che utilizza le piste da sci alpino deve possedere una assicurazione in corso di validità che copra la propria responsabilità civile per danni o infortuni causati a terzi. È fatto obbligo in capo al gestore delle aree sciabili attrezzate, con esclusione di quelle riservate allo sci di fondo, di mettere a disposizione degli utenti, all'atto di acquisto del titolo di transito, una polizza assicurativa per la responsabilità civile per danni provocati alle persone o alle cose
.
È importante sul punto evidenziare che la struttura sciistica deve essere in grado di fornire in maniera agevole e veloce detta copertura, ma se un soggetto ha già un'assicurazione che copre questo tipo di danni (es. RCT della famiglia o RC del capofamiglia, per fare degli esempi), non è necessario che ne sottoscriva un’altra in loco.
Va da sé che – anche se non espressamente previsto, ma interpretando il mero tenore letterale delle norme – che nel caso un soggetto/famiglia avesse già un'assicurazione a copertura dei danni fatti a terze cose e/o persone, è utile (se non necessario) portarsi dietro copia di detta copertura assicurativa da esibire in caso di verifica/problema. Si tratta di un consiglio, ma può servire per non rischiare di avere problemi, ritardi o disagi mentre si è in vacanza.
Il decreto legislativo poi apporta (o meglio, fissa) anche altre regole di comportamento degli utenti all'interno degli impianti sciistici, che vanno dalla limitazione della velocità e della traiettoria soprattutto in prossimità degli incroci e in fase di immissione (artt. 18 e 21 - norma che riteniamo aleatoria e di difficile verifica) ai comportamenti in caso di sosta sulle piste da sci (art. 22), fino al divieto di sciare sotto l'effetto di alcool e droga (art. 31 - come se prima, invece, fosse consentito!).
Il regime sanzionatorio risulta piuttosto severo, con ammende che vanno – a seconda della fattispecie violata – da un minimo edittale che varia tra € 100,00 e € 250,00 fino ad un massimo edittale di € 1.000,00, con la sanzione accessoria del ritiro dello skipass previste per alcune violazioni gravi (es. sciare in stato di ebbrezza o sotto l'uso di sostanze stupefacenti).
Ultimo, ma non per importanza, bisogna rimanere sempre aggiornati sulla normativa dell'epidemiologia in corso, che cambia anche in base alla colorazione della regione e all'andamento pandemico.
Quindi è bene tenere a mente queste nuove e basilari regole, così da non avere sorprese inaspettate durante la nostra vacanza sulle nevi.
Ringrazio Giacomo Guasconi ed Ivan Feresin, collaboratori presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni, per il contributo alla realizzazione dell’articolo. Per ulteriori informazioni o approfondimenti potete contattarmi tramite la redazione oppure scrivendo direttamente a camper@toninelli.srl con indicazione rif. Eleonora Toninelli articolo Gennaio 2022