[Questo articolo è apparso nel numero di Novembre 2021 della rivista Camper Life - https://camperlife.it]
Tra le tante garanzie accessorie da inserire sul proprio contratto ne troviamo una, gli eventi socio-politici, che permette di ottenere il rimborso dei danni subiti a seguito di: manifestazioni, scioperi, atti di terrorismo, sommosse, ed – in taluni casi – atti vandalici in genere e dolosi.
Si comprende pertanto che l'evento socio-politico può avvenire per una molteplicità di eventi, molto diversi tra loro la cui distinzione avviene spesso solo all'interno dei fascicoli informativi; infatti spesso questi ultimi contemplano solo quello a seguito di una manifestazione, sciopero o sommossa, altri estendono la garanzia all'atto vandalico in genere, ovvero quello che si verifica solo se sono colpiti una moltitudine di veicoli (ad esempio tutti gli specchietti rotti in una via) ed infine talune Compagnie inseriscono anche l'atto vandalico doloso ovvero quello che colpisce il proprio veicolo.
L’evento più frequente è sicuramente quest’ultimo; l’atto vandalico è definito nel Codice delle Assicurazioni come il deturpamento, il danneggiamento o l'imbrattamento del veicolo, per puro gusto di distruzione, così come disciplinati dal combinato disposto degli artt. 635 e 639 del Codice Penale.
Atto vandalico o danno da circolazione? È necessario stare attenti alla natura dei danni riportati, in quanto non sempre siamo in presenza di danni da atto vandalico.
Esiste infatti una netta differenza tra le due tipologie di danno, ma come distinguerle? Il classico esempio di danno da circolazione è il danneggiamento del mezzo a seguito di un urto provocato da un altro mezzo in fase di manovra nel parcheggio. In questo caso il danno non è riconducibile ad atto vandalico in quanto rientra nella responsabilità civile della circolazione. Se il conducente dell'altro veicolo non ha lasciato nessun riferimento di contatto l'unica garanzia che tutela tali eventi è la garanzia kasko (ricordiamo che quest'ultima garanzia non può essere abbinata alle caravan/roulotte). Questo conferma, come sopra detto, che l'atto vandalico va collocato all’interno di rigide fattispecie di reato disciplinate dal codice penale.
Tra gli eventi più frequenti possiamo individuare il graffio provocato sulla fiancata (fatto ad esempio con chiavi, chiodi, etc), i danni agli pneumatici evidentemente tagliati o trinciati, fino ad arrivare all’imbrattamento della carrozzeria con vernice ed altri casi simili.
Per poter procedere con l'apertura di un sinistro per atto vandalico occorre necessariamente presentare la denuncia sporta presso le Autorità competenti alla propria Agenzia / Compagnia di assicurazione (denuncia che dev'essere sempre accolta dalle stesse, poiché il danneggiato dà notizia di un reato perseguibile d'ufficio alle autorità) che provvederà ad aprire la pratica e a nominare un perito, il quale dovrà stabilire, oltre al quantum del danno anche la natura dello stesso.
Alla garanzia viene applicata una franchigia o uno scoperto che, in fase di liquidazione del danno, rimane in carico al proprietario del veicolo. Inoltre non va dimenticato di verificare se la propria copertura assicurativa (dato rilevabile all'interno del fascicolo informativo) prevede anche l'applicazione del degrado, essendo spesso il sinistro da atto vandalico un sinistro parziale (che coinvolge solo parte del veicolo) e pertanto in fase di liquidazione del danno verrà ridotta quest'ultima anche da tale importo (qualora non diversamente disciplinato dalle condizioni contrattuali).
Sul mercato esistono coperture che estendono la garanzia anche ai danni arrecati agli accessori non di serie stabilmente installati. Come sempre è necessario verificare le singole estensioni sulle condizioni contrattuali, così da valutare il giusto prodotto ed essere sicuri di quanto assicurato.
Ringrazio Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni, per il suo contributo alla realizzazione dell’articolo. Per ulteriori informazioni o approfondimenti potete contattarmi tramite la redazione oppure scrivendo direttamente a camper@toninelli.srl con indicazione rif. Eleonora Toninelli articolo Novembre 2021.