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Revoca automatica o sospensione della patente in caso di omicidio stradale?

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Revoca automatica o sospensione della patente in caso di omicidio stradale?

[Questo articolo è apparso nel numero di Luglio/Agosto 2021 della rivista Camper Life - https://camperlife.it]

Il tema è stato molto dibattuto e sul punto è stato necessario addirittura l'intervento della Corte Costituzionale, che ha sanato il contrasto esistente tra l'automatismo della revoca in caso di omicidio stradale imposto dal CdS e l'alternatività tra revoca e sospensione prevista dalla legge n° 41 del 23/03/2016.

Ma andiamo per gradi.

La normativa sull'omicidio stradale è stata introdotta nel 2016, attraverso l'introduzione nel codice penale delle fattispecie di reato previste dai nuovi articoli 589-bis (omicidio stradale) e 590-bis (lesioni personali stradali gravi o gravissime).

Il caso giurisprudenziale prende spunto da un procedimento approdato sul banco del G.U.P. del Tribunale di La Spezia, che doveva decidere un procedimento dove una persona era accusata di omicio stradale per la morte di un altro conducente di altro veicolo, dopo un violento urto avvenuto di notte.

In sintesi, l'imputato, dopo aver fatto rifornimento di carburante, sostava con il proprio furgone a bordo strada senza segnalare in alcun modo la sosta.

Il furgone veniva colpito da un altro utente della strada che non si era accorto del veicolo in sosta: il conducente dell'auto in corsa è deceduto poco dopo l'impatto!

A seguito dell'istruttoria, il Giudice affermava la responsabilità penale del conducente del furgone in sosta, condannandolo alla pena di otto mesi di reclusione ed alla sospensione della patente di guida per due anni: sospensione e non revoca automatica!

La misura accessoria della sospensione veniva comminata seguendo l'indirizzo dettato da un'importante pronuncia della Corte Costituizionale (Sent. n° 88 del 17/04/2019), nella quale si dichiarava illegittimo il IV° periodo del comma II° dell'art. 222 C.d.S., poichè non prevedeva la possibilità per il Giudice di applicare la sospensione della patente (in alternativa alla revoca) proprio nei casi previsti dagli artt. 589-bis e 590-bis del c.p. (nel caso in cui non ricorrano, ovviamente, le aggravanti dello stato di ebbrezza e/o della guida sotto sostanze stupefacenti).

La Corte chiosa affermando che, qualora in un procedimento penale venga riscontrato il reato di omicidio-stradale, non deve essere applicata in automatico la sanzione accessoria della revoca della patente, bensì, se non ricorrono circostanze aggravanti, il giudice può alternativamente decidere di disporre la sospensione della patente di guida fino a quattro anni (art. 222, comma II°, secondo e terzo periodo: Quando dal fatto derivi una lesione personale colposa grave o gravissima la sospensione della patente è fino a due anni. Nel caso di omicidio colposo la sospensione è fino a quattro anni).

C'è da precisare che nel caso esaminato dal Tribunale di La Spezia la sanzione accessoria correttamente applicata è stata quella della sospensione della patente fino a due anni (e non quattro), in quanto in dibattimento erano comunque emerse delle responsabilità anche del conducente deceduto, il quale non aveva le cinture di sicurezza ed aveva superato i limiti di velocità previsti per quel tratto di strada: la legge n° 41 del 23/03/2016, infatti, prevede che in caso di concorso di colpa la pena venga diminuita fino alla metà.

Pertanto sono e restano legittime le pene previste dalla Legge n. 41 del 23/03/2016 sull'omicidio stradale, anche se, andrebbero incluse come aggravanti qualificanti per la revoca anche altre violazioni, come – ad esempio – l'eccesso di velocità, almeno per i commi 8, 9 e 9-bis.

L'inserimento della garanzia di Tutela Legale nella polizza del veicolo protegge in tutti quei casi in cui si necessita dell'intervento di un legale o di un perito. Non dimenticare di verificare il tuo contratto e richiedere l'eventuale inserimento!

Ringrazio Giacomo Guasconi, collaboratore presso Toninelli Srl Agenzie di Assicurazioni, per il suo contributo alla realizzazione dell'articolo.Per ulteriori informazioni o approfondimenti potete contattarmi tramite la redazione oppure scrivendo direttamente a camper@toninelli.srl con indicazione rif. Eleonora Toninelli articolo Luglio/Agosto 2021.