keyboard_arrow_up

Polizze pluriennali: quando scadono? [L'assicuratore risponde]

keyboard_arrow_down

Polizze pluriennali: quando scadono? [L'assicuratore risponde]

(Articolo pubblicato su CamperLife - Gennaio 2015)

Un lettore ha aderito alla garanzia di infortuni del conducente ma, quando ha deciso di cambiare assicurazione, ha scoperto che il contratto non si può disdire, perché pluriennale. I consigli e le valutazioni di Eleonora Toninelli.

Con la stipula del mio contratto di RCA avevo aderito anche alla garanzia di Infortuni del conducente. Per questa garanzia avevo un contratto separato dalla polizza RCA. Quest'anno, valutando altre offerte, ho deciso di cambiare assicurazione. Ma con sorpresa ho scoperto che non posso disdire il contratto infortuni, perché ho firmato un contratto pluriennale (di 5 anni).è davvero così? Come devo comportami? (Lettera firmata)

Disdire una polizza di durata pluriennale non è facile. Le modifiche all'art. 1899 durata dei contratti entrate in vigore con il c.d. Decreto Bersani del 2009 (L. 99 / 2009), in materia assicurativa, hanno limitato la libertà di disdetta delle polizze pluriennali. Per essere più chiari, proviamo a fare un riepilogo.

Contratti poliennali stipulati in data antecedente il 3 aprile 2007: questa categoria di polizze oggi in pratica non esiste più. Per i rapporti ancora pendenti, il recesso può essere esercitato annualmente, solo se decorsi almeno tre anni dalla loro stipula, con un preavviso di sessanta giorni rispetto alla scadenza di ogni annualità. Altrimenti possono essere disdettati per la loro naturale scadenza se vi è tacito rinnovo.

Contratti poliennali stipulati tra il 3 aprile 2007 e il 14 agosto 2009: i contratti pluriennali emessi dal giorno 3 aprile 2007 e fino al 14 agosto 2009 sono disdettabili annualmente con preavviso di sessanta giorni. Come già di comune conoscenza, a seguito della legge 40/07, molte Compagnie hanno cessato di emettere polizze pluriennali. La maggior parte delle agenzie potevano emettere solo polizze annuali. È ovvio che queste possono essere sempre disdettate alla loro scadenza annuale, se vi è tacito rinnovo.

Contratti stipulati dal 15 agosto 2009 in poi: l'art 21 della legge 99/2009 — che ha disposto la modifica dell'art.1899 c.c. — ha nuovamente dato alle Compagnie la possibilità di stipulare polizze poliennali ma solo a determinate condizioni:

  • contratti la cui durata è inferiore o pari a cinque anni: lo sconto deve essere chiaramente indicato rispetto alla tariffa praticata in via ordinaria e non possono essere mai disdettati, ma occorre attendere la loro naturale scadenza, fermo restando l'obbligo di sessanta giorni di preavviso in caso di tacito rinnovo;
  • contratti di durata superiore a cinque anni con chiara indicazione dello sconto: il recesso può essere esercitato solo se sono trascorsi cinque anni, con preavviso di sessanta giorni, con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso può essere esercitata.

Da quello che mi dice, devo solo confermarle che deve attendere la scadenza contrattuale (al 5° anno), ricordandosi di disdire con un preavviso di almeno sessanta giorni dalla naturale scadenza. Per qualsiasi necessità non esiti a contattarmi.

Il mio consiglio: valutare attentamente i contratti pluriennali e lo sconto applicato sul premio, che può non rivelarsi così vantaggioso per il consumatore che preferisce essere libero di scegliere, disdicendo il contratto all'occorrenza.

Eleonora Toninelli